Art. 3.
(Teatri di tradizione e istituzioni
concertistico-orchestrali).

      1. I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO) sono enti di prioritario interesse nazionale.
      2. L'accertamento del possesso dei requisiti per il riconoscimento o la conservazione della qualifica di teatro di tradizione o di ICO è effettuato dall'Ufficio di garanzia per la musica di cui al capo II, sentito il parere vincolante della regione e obbligatoriamente quelli della provincia, del comune di appartenenza e delle associazioni tra i teatri di tradizione o tra le ICO.
      3. L'Ufficio di garanzia per la musica definisce l'entità dei contributi da destinare alle attività dei teatri di tradizione e delle ICO.
      4. Oltre agli eventuali requisiti indicati dalla regione competente per aspetti di particolare interesse riguardanti la cultura e le tradizioni regionali, è necessario, ai fini di cui al comma 3, che i teatri di tradizione e le ICO garantiscano:

          a) un numero minimo di rappresentazioni;

          b) una percentuale minima, su base annua, di pubblico pagante;

          c) la presenza annuale di produzioni musicali contemporanee in lingua italiana e di autore italiano espressamente commissionate;

          d) una congrua presenza di altri contributi pubblici o privati oltre a quello statale;

          e) una concreta attività di avviamento professionale artistico e tecnico;

          f) una prevalente presenza di interpreti italiani e comunitari;

          g) per i soli teatri, una significativa attività di scambio con enti consimili;

          h) l'attivazione di iniziative atte a facilitare e a incrementare l'accesso dei cittadini agli spettacoli in sede e di iniziative finalizzate alla formazione del pubblico.

 

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